Corte di Cassazione 7 maggio 2013 n. 10556, La norma che prevede la sospensione della perequazione automatica al costo della vita attiene ai solo trattamenti previdenziali obbligatori e a quelli specificamente contemplati dalla disposizione, non applicandosi alla pensione integrativa a carico del Fondo aziendale, che ha natura meramente retributiva (e non previdenziale)

La norma che prevede la sospensione della perequazione automatica al costo della vita attiene ai solo trattamenti previdenziali obbligatori e a quelli specificamente contemplati dalla disposizione, non applicandosi alla pensione integrativa a carico del Fondo aziendale, che ha natura meramente retributiva (e non previdenziale) pdf