Corte di Cassazione 12 luglio 2010, n. 16319, Il verbale di accertamento ispettivo non può essere direttamente impugnato davanti al giudice ordinario da parte dell’interessato ai sensi dell’art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, trattandosi di un atto a carattere procedimentale inidoneo a produrre alcun effetto sulla di lui situazione soggettiva, la quale viene invece incisa soltanto a seguito e per effetto dell’emanazione del provvedimento conclusivo del procedimento amministrativo, costituito dall’ordinanza-ingiunzione, unico atto contro cui è possibile proporre opposizione

Il verbale di accertamento ispettivo non può essere direttamente impugnato davanti al giudice ordinario da parte dell’interessato ai sensi dell’art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, trattandosi di un atto a carattere procedimentale inidoneo a produrre alcun effetto sulla di lui situazione soggettiva, la quale viene invece incisa soltanto a seguito e per effetto dell’emanazione del provvedimento conclusivo del procedimento amministrativo, costituito dall’ordinanza-ingiunzione, unico atto contro cui è possibile proporre opposizione L. n. 92/2012 (c.d. RiformaLavoro), collaborazione coordinata e continuativa a progetto, indicazioni operative per il personale ispettivo