Corte di Cassazione 20 marzo 2009, n. 6901 In tema di sanzioni amministrative, il termine entro il quale la Pubblica Amministrazione ha l’onere di contestare l’infrazione decorre non da quando sia venuta a conoscenza dei fatti ascritti all’incolpato, ma dal diverso e successivo termine in cui essa abbia acquisito tutti gli elementi oggettivi e soggettivi necessari per valutare la sussistenza di una condotta sanzionabile, termine la cui individuazione è rimessa al giudice del merito; la transazione stipulata con il lavoratore non può spiegare effetti nel giudizio nel quale l’INPS fa valere il credito contributivo

In tema di sanzioni amministrative, il termine entro il quale la Pubblica Amministrazione ha l’onere di contestare l’infrazione decorre non da quando sia venuta a conoscenza dei fatti ascritti all’incolpato, ma dal diverso e successivo termine in cui essa abbia acquisito tutti gli elementi oggettivi e soggettivi necessari per valutare la sussistenza di una condotta sanzionabile, termine la cui individuazione è rimessa al giudice del merito; la transazione stipulata con il lavoratore non può spiegare effetti nel giudizio nel quale l’INPS fa valere il credito contributivo L. n. 92/2012 (c.d. RiformaLavoro), collaborazione coordinata e continuativa a progetto, indicazioni operative per il personale ispettivo