Beni offerti in omaggio ai dipendenti: sono reddito?

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Bollettino ADAPT 15 aprile 2024, n. 15
 
Con la risposta a interpello n. 89 del 11 aprile 2024, l’Agenzia delle Entrate ribadisce che:

1) i beni offerti in omaggio ai dipendenti sono di norma rilevanti fiscalmente sulla base del principio di onnicomprensività del reddito (art. 51, comma 1, TUIR);

2) Il loro valore è escluso dal reddito nel limite previsto dal comma 3 dell’articolo 51 del TUIR (258,23 euro; per il 2024 elevato a 1.000 euro e a 2.000 euro per i lavoratori con figli a carico) e se il valore dell’insieme dei beni erogati a un lavoratore dal datore di lavoro supera nell’anno i limiti definiti, tutto il valore costituisce reddito di lavoro dipendente;

3) solo nella particolare ipotesi in cui l’utilizzo dei beni (l’erogazione) avvenga nell’esclusivo interesse del datore di lavoro o non costituisca un arricchimento per il lavoratore, allora il loro valore è escluso da tassazione in capo al dipendente.
 
L’articolo 51 del TUIR è, infatti, chiaro nello stabilire che tutte le somme e i valori percepiti dal lavoratore, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro costituiscono reddito. Sulla base di questa prescrizione, pertanto, beni omaggiati ai lavoratori (indipendentemente se prodotti dal datore di lavoro o da terzi) costituiscono di regola reddito.
 
È, tuttavia, prevista una deroga, consistente nella esclusione dalla formazione del reddito di beni ceduti o servizi erogati entro un determinato limite di importo (258,23 euro; per il 2024 elevato a 1.000 euro e a 2.000 euro per i lavoratori con figli a carico; v. S. Spattini, Legge di Bilancio 2024: Nuovi limiti di esenzione per i fringe benefits, in Bollettino ADAPT, 2024, n. 3). La stessa Agenzia delle Entrata cerca di spiegare tale eccezione, osservando, nella risposta ad interpello, come «il Legislatore abbia considerato la possibilità che nel rapporto di lavoro, il datore eroghi beni e servizi senza corrispettivo a vantaggio dei dipendenti, riconoscendone la non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente entro un determinato limite di importo».
 
Generalmente la cessione di beni e prestazioni di servizi ai lavoratori da parte (direttamente o indirettamente) del datore di lavoro avvengono nell’interesse del lavoratore che ne trae un vantaggio e un arricchimento. È questo il principio su cui si basa la rilevanza fiscale dell’erogazione, salvo il menzionato limite di esenzione (comma 3).
 
Diversa l’ipotesi in cui l’assegnazione di beni avvenga nell’interesse del datore di lavoro. È questo il caso, per esempio, in cui un lavoratore abbia un obbligo contrattuale di utilizzare determinati beni e successivamente di restituirli (v. circolare 9 settembre 2003, n. 178/E, dove l’esempio concreto era rappresentato da beni assegnati a calciatori professionisti con, appunto, obbligo contrattuale di utilizzare detti beni, ricevuti in esecuzione di un contratto stipulato tra la società sportiva e lo sponsor, per cui la società ne conseguiva un ricavo; pertanto, l’assegnazione dei beni e il loro utilizzo da parte dei calciatori avvenivano nell’interesse della società). Quindi, solo nella ipotesi in cui prevalga l’interesse del datore di lavoro o le somme non costituiscano un arricchimento per il lavoratore, l’utilizzo dei beni messi a disposizione dal datore di lavoro al lavoratore, con successiva restituzione degli stessi, comporta l’esclusione del loro valore da tassazione in capo al dipendente (v. risposta a interpello n. 89 del 11 aprile 2024).
 
Nel caso di specie, oggetto dell’interpello in commento, l’Istante omaggia mensilmente i propri dipendenti di un sacchetto di caffè selezionato e giornalmente di una bevanda gratuita, da consumare durante la pausa al lavoro. «Per quanto utili alla strategia aziendale (l’istante sosteneva che i prodotti fossero concessi al lavoratore ai fini di poterlo meglio descrivere e promuovere ai clienti), i beni ceduti soddisfano un’esigenza propria del singolo lavoratore (ad es. prendere un caffè al bisogno) e rappresentano, comunque, un arricchimento del lavoratore (ad es. i sacchetti di caffè e i prodotti di merchandising) e, pertanto, non possono considerarsi erogati nell’esclusivo interesse del datore di lavoro». Conseguentemente, nel caso in esame nell’interpello, se il valore dei beni ceduti al lavoratore dall’Istante supera il limite previsto dal comma 3 dell’articolo 51 del TUIR, tale valore concorre alla formazione del reddito.
 

Silvia Spattini 
Ricercatrice ADAPT
@SilviaSpattini