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Bollettino ADAPT 11 marzo 2024, n. 10
I rimborsi erogati dal datore di lavoro per spese per «servizi di educazione e istruzione» fruiti da parte dei familiari del lavoratore non costituiscono reddito per il lavoratore destinatario (art. 51, comma 2, lett. f-bis), TUIR), se erogati alle condizioni perviste dal TUIR (v. infra). In questa casistica rientrano anche le spese sostenute per la frequenza di percorsi formativi presso gli ITS. Ma vediamo come si giunge a tale conclusione.
Gli ITS sono parte del sistema educativo di istruzione e di formazione italiano. Precedentemente denominati Istituti Tecnici Superiori, hanno ora assunto il nome di Istituti Tecnologici Superiori (ITS Academy), come stabilito dalla legge n. 99 del 15 luglio 2022 che ha istituito il Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, nei quali rientrano. Offrono percorsi formativi che rilasciano titoli con valore legale di V e di VI livello del sistema europeo EQF (Quadro Europeo delle Qualificazioni). Sono vigilati dal Ministero dell’istruzione. Erogano, pertanto, una istruzione di livello terziario, ancorché non universitaria, a carattere professionalizzante.
Tra le tipologie di spese elencate, a titolo esemplificativo, dalla Agenzia delle Entrate, con riferimento ai «servizi di educazione e istruzione» (di cui all’art. 51, comma 2, lett. f-bis), TUIR) il cui rimborso da parte del datore è escluso dal reddito da lavoro dipendente, compaiono anche le tasse universitarie, insieme a spese sostenute per l’iscrizione e la frequenza della scuola materna e dell’asilo, rette scolastiche, libri di testo scolastici, il servizio di trasporto scolastico, il rimborso di somme destinate alle gite didattiche, alle visite d’istruzione ed alle altre iniziative incluse nei piani di offerta formativa scolastica nonché l’offerta di servizi di baby-sitting (v. Risoluzione n.55/E del 25 settembre 2020, p. 6).
Se tra i «servizi di educazione e istruzione» si ricomprende l’istruzione universitaria, si deve necessariamente comprendere tutta l’istruzione terziaria e pertanto anche gli ITS Academy, per definizione rientranti in questo livello di istruzione.
È utile ricordare che le spese per servizi di educazione e istruzione rimborsate o sostenute direttamente dai datori di lavoro a norma dell’art. 51, comma 2, lett. f-bis) del TUIR vedono come beneficiari i familiari del dipendente (sono quindi esclusi come beneficiari i lavoratori stessi, i quali possono essere destinatari di servizi e prestazioni relativi a istruzione e educazione nell’ambito della lett. f) del comma 2, dell’art. 51 del TUIR, dove però è esclusa la modalità del rimborso delle spese sostenute). Per godere del beneficio fiscale e contributivo è necessario che la prestazione sia offerta alla generalità o a categorie di lavoratori.
Servizi di educazione e istruzione | |
Prestazioni | Servizi di educazione e istruzione, anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi, di mensa e di trasporto; ludoteche e centri estivi invernali; borse di studio |
Destinatari | Generalità o categorie di dipendenti |
Beneficiari | Familiari anche se non fiscalmente a carico |
Regime fiscale e contributivo |
Esclusione da base imponibile |
Regime fiscale datore | Erogazione per atto liberale: • Deducibilità da determinazione del reddito d’impresa limitatamente al 5‰ delle spese sostenute per prestazioni da lavoro dipendente • Erogazione per contratto o accordo aziendale, territoriale, nazionale e interconfederale o regolamento aziendale: • Deducibilità totale |
Condizioni | • Erogazione diretta da parte del datore di lavoro attraverso le strutture aziendali o attraverso fornitori terzi convenzionati con pagamento diretto del datore di lavoro al fornitore del servizio • Documento di legittimazione nominativo riportante valore nominale (c.d. voucher), con diritto ad una sola prestazione, opera o servizio per l’intero valore, senza possibilità di integrazione a carico del lavoratore (art. 51, comma 3-bis) • Ammesso il rimborso monetario di spese sostenute dal lavoratore, dietro presentazione di idonea documentazione |
Esempi | • Educazione e istruzione: asili nido, baby-sitting, iscrizione e frequenza scuola materna, media, superiore, università/terziaria e master, libri di testo • Servizi integrativi: pre-scuola e dopo-scuola, buono mensa scolastica, scuolabus, gite didattiche, corsi integrativi • Ludoteche e centri estivi/invernali: campus estivi e invernali, frequentazione ludoteche • Borse di studio: somme per assegni, premi di merito e sussidi allo studio |
Con riferimento alla documentazione comprovante le spese sostenute per servizi di educazione e istruzione, è necessario che sia indicata la tipologia di servizio o prestazione erogata per verificare che l’utilizzo delle somme sia coerente con le finalità indicate dalla norma; così come deve essere indicato il nominativo del soggetto che ha fruito del servizio o della prestazione. Il documento che dimostra la spesa può essere intestato anche al dipendente, in ogni caso deve essere indicato il soggetto beneficiario della prestazione, che, come detto, non può essere il dipendente stesso, ma un suo familiare (v. Risoluzione n.55/E del 25 settembre 2020, p. 7).
La normativa non prevede una specifica modalità di pagamento dei servizi e delle prestazioni in oggetto; pertanto, si ritengono validi anche i rimborsi di pagamenti effettuati con modalità che non consentono di ricondurre la spesa direttamente al dipendente. Infine, l’Agenzia delle Entrate specifica che la documentazione deve essere acquisita e conservata dal datore di lavoro, anche ai fini della deducibilità dei costi (v. Risoluzione n.55/E del 25 settembre 2020, p. 7).
Con riguardo al momento di erogazione del rimborso delle spese per servizi di educazione e istruzione rispetto al momento in cui le spese sono state sostenute, l’Amministrazione finanziaria consente che i rimborsi riguardino spese sostenute anche in anni precedenti a quello di rimborso (v. Circolare n. 5/E del 29 marzo 2018).
Silvia Spattini
Ricercatrice ADAPT
@SilviaSpattini